Istruttorie Matrimoniali

LE ISTRUTTORIE MATRIMONIALI E LE NUOVE DISPOSIZIONI CIVILI CONCERNENTI LAUTOCERTIFICAZIONE.

 Alcune note esplicative

A seguito dell’entrata in vigore dell’ordinamento giuridico italiano delle nuove disposizioni riguardanti l’autocertificazione (DPR 20 ottobre 1998, n. 404) sono emerse diverse richieste di chiarimenti circa le eventuali conseguenze delle stesse sulla disciplina ecclesiastica, in particolare per quanto attiene all’istruttoria previa alla celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili.

Dopo attento esame della normativa civile e tenendo presente la vigente disciplina canonica universale e particolare, la presidenza della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana), udito il parere della Commissione Episcopale per i problemi giuridici e sentito il Consiglio Episcopale

Permanente, precisa quanto segue:

1) La normativa civile sull’autocertificazione ha determinato due novità significative relativamente

all’istruttoria matrimoniale:

  1. a) è stato abolito l’obbligo per il cittadino di documentare i propri dati mediante apposita certificazione rilasciata dall’autorità civile competente;
  2. b) i nubendi, con la richiesta di pubblicazioni civili redatta dal parroco non presenteranno più alcuna certificazione civile; l’ufficiale di stato civile acquisirà d’ufficio i dati necessari per verificare quelli forniti dagli interessati con l’autocertificazione.

2) La normativa canonica non è stata modificata dalle disposizioni civili in materia di autocertificazione: pertanto rimane immutato per i nubendi l’obbligo di presentare al parroco che esegue l’istruttoria matrimoniale il certificato di battesimo, il certificato di confermazione, il certificato canonico di stato civile (quando richiesto), il certificato di morte del coniuge per le persone vedove, e altri documenti secondo i singoli casi (cf. C.E.I., Decreto generale sul matrimonio canonico, nn. 6-9).

3) Dato il carattere peculiare del matrimonio concordatario e le complessi situazioni nelle quali i nubendi possono venire a trovarsi, il parroco che avvia l’istruttoria matrimoniale è tenuto a richiedere agli stessi la presentazione del certificato contestuale di cittadinanza – residenza – stato civile, in carta semplice, contenente i dati anagrafici e la condizione di stato di ciascun contraente.  

Si tenga presente che il cittadino ha diritto di ottenere, a richiesta il certificato contestuale e quindi è da contestare l’eventuale rifiuto dell’ufficio dell’anagrafe di rilasciarlo, richiamando l’osservanza degli artt. 20, 33 e 35 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Inoltre, ai sensi dell’allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell’art. 7, comma 5 della L. 29 dicembre 1990, n. 405 il certificato contestuale deve essere rilasciato senza alcun onere di bollo (in carta semplice) e con il solo pagamento dei diritti di segreteria, ai sensi dell’art. 191 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e dell’art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito in L. 26 aprile 1983, n. 131).